CIRCOLARE N.4/19 ANTIRICICLAGGIO REGOLE TECNICHE

Data protocollo: 14 Marzo 2019

Circolare n.4/2019
Prot.n.1005/19

Care Colleghe e cari Colleghi,

il CNDCEC con l'informativa n. 8/2019 ha reso noto, che previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, sono state emanate le Regole tecniche in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo .

Il documento in particolare, tratta di " Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela , conservazione dei documenti - dei dati e delle informazioni".

In tema di valutazione del rischio, spicca il nuovo aspetto riguardante gli stessi soggetti destinatari della normativa.

Trattasi della cosiddetta " auto-valutazione del rischio " connessa all' attività professionale, che comporterà anche l'adozione di presidi e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, per mitigarne i rischi.

La procedura di autovalutazione del rischio si articola in tre fasi :
• il rischio inerente la probabilità che l'evento temuto possa verificarsi e le sue conseguenze ;
• l'adeguatezza dell'assetto organizzativo di studio e dei presidi, per individuare eventuali vulnerabilità nell'attività di studio ;
• la determinazione del rischio "residuo" e l'adozione di procedure per la gestione e la mitigazione dello stesso.
La suesposta procedura, troverà alla fine dell'analisi condotta su ciascuno dei tre fattori elencati, un valore numerico indicativo del relativo grado di rischio articolato in 4 livelli : NON / POCO / ABBASTANZA / MOLTO significativo.

L'autovalutazione del rischio non è un adempimento che il professionista può delegare.
Nelle strutture di studio composte da 2 o più professionisti, si dovrà nominare il responsabile della funzione antiriciclaggio ; in quelle composte da più di 30 professionisti e collaboratori si dovrà nominare anche un revisore antiriciclaggio per la verifica del presidi di controllo.

Fermo restando un imprescindibile processo di valutazione del rischio, è importante l'indicazione contenuta nelle regole tecniche, di prestazioni indicativamente a rischio non significativo ( tra cui spiccano il sindaco senza funzioni di revisore legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati – il curatore ) . Il documento contiene anche l'indicazione di numerose prestazioni professionali di rischio più alto e in particolare il richio inerente abbastanza significativo viene attribuito alle attività professionali di assistenza per richiesta finanziamenti – consulenza aziendale ed economico-finanziaria, tenuta della contabilità.

A proposito della figura del "titolare effettivo" le regole tecniche specificano che dal rilascio da parte del cliente, della dichiarazione prevista dall'art.22 del D. Lgs.n. 231-2007, discende una valenza di generale principio di affidabilità.

Per quanto riguarda il fascicolo si ribadisce la possibilità di tenerlo sia in formato cartaceo che informatico.

A supporto delle regole tecniche, in breve il CNDCEC emanerà linee guida operative oltre a promuovere attività formative in e-learning nell'arco di sei mesi.
Solo successivamente , le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli Iscritti.
Sarà ns. cura tenerVi informati sulle prossime novità.

In ultimo, Vi informiamo che la Commissione europea ha adottato il nuovo elenco composto da n. 23 Paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche ( cosiddetti Paesi black-list).

La Coordinatrice del Comitato antiriciclaggio                                 Il Presidente
           Giuseppina Spanò                                                            Fabrizio Escheri